Cari futuri sposi stranieri, sotto potrete trovare alcune informazioni utili riguardo tutti i documenti che servono per sposarsi in Italia se avete deciso di celebrare le vostre nozze nel paese più bello del mondo: l’Italia!
Per celebrare un matrimonio in Italia, un cittadino straniero deve avere:
1. Un passaporto valido
2. “Nulla Osta per matrimonio” (Dichiarazione Statutaria) (art. 116 del Codice Civile Italiano), che può essre rilasciato:
– Dall’Ambasciata o dal Consolato del paese d’origine in Italia, la cui firma deve essere legalizzata presso la Prefettura per quei paesi che non fanno parte delle Convenzioni che consentono l’esenzione. I seguenti paesi sono esenti dall’autenticazione: Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia..
– Da parte delle autorità competenti del paese di origine, nel caso in cui la legge dello Stato estero lo consenta (assicurati di ciò contattando il Consolato o l’Ambasciata del tuo paese in Italia).
I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in italiano e legalizzati dall’autorità italiana nello stesso paese straniero (Consolato o cancelleria consolare dell’Ambasciata Italiana) o dalle Apostille dalle autorità competenti dei paesi aderenti alla Convenzione dell’Aia del 5/10/1961, a meno di diverse disposizioni. Se la traduzione viene eseguita all’estero, anche la firma del traduttore deve essere legalizzata secondo le modalità descritte. I paesi che lo richiedono sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.
Documenti che servono per sposarsi in Italia
Il “Nulla Osta” deve contenere le seguenti informazioni:
N.B.: Se il “Nulla Osta” è privo dell’identità dei genitori, è necessario il certificato di nascita.
Documenti che servono per sposarsi in Italia: Regole per paesi specifici riguardo il “Nulla Osta”:
I cittadini di AUSTRIA, GERMANIA, LUSSEMBURGO, MOLDAVIA, OLANDA, PORTOGALLO, SPAGNA, SVIZZERA, TURCHIA avendo preso parte alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, devono presentare un “Certificato di capacità giuridica per il matrimonio” rilasciato dall’Ufficio di stato civile della città di residenza (appartenenza) nel paese di origine (non necessario per la legalizzazione). Questo certificato, come specificato nella circolare del Ministero del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è una certificazione sufficiente per procedere alla pubblicazione e al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di un paese che fa parte della Convenzione.
Un cittadino statunitense deve fornire:
Un cittadino australiano deve fornire:
A partire dal 1 ° marzo 2013, un cittadino britannico, residente nel Regno Unito, che intende sposarsi in Italia, deve fornire, in sostituzione dell’attuale autorizzazione rilasciata dall’autorità consolare britannica in Italia, un “certificato di non impedimento”, rilasciato dall’autorità locale del paese di origine, e una “dichiarazione giurata bilingue” fatta da un avvocato o da un notaio nel Regno Unito. Il certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sarà presentato, insieme all’affidavit bilingue, anche legalizzato, all’ufficio del registro competente al fine di sposarsi. I cittadini britannici residenti in Inghilterra e Galles che desiderano sposare un cittadino irlandese sono un’eccezione: il permesso rilasciato dal consolato britannico in Italia sarà comunque valido per loro.
Conformità:
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