Documenti che servono per sposarsi in Italia

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Italia: lo straordinario ‘luogo comune’
26/01/2015
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Cari futuri sposi stranieri, sotto potrete trovare alcune informazioni utili riguardo tutti i documenti che servono per sposarsi in Italia se avete deciso di celebrare le vostre nozze nel paese più bello del mondo: l’Italia!

Documenti che servono per sposarsi in ItaliaDocumenti che servono per sposarsi in Italia

Per celebrare un matrimonio in Italia, un cittadino straniero deve avere:

 1. Un passaporto valido 

2. “Nulla Osta per matrimonio” (Dichiarazione Statutaria) (art. 116 del Codice Civile Italiano), che può essre rilasciato:

– Dall’Ambasciata o dal Consolato del paese d’origine in Italia, la cui firma deve essere legalizzata presso la Prefettura per quei paesi che non fanno parte delle Convenzioni che consentono l’esenzione. I seguenti paesi sono esenti dall’autenticazione: Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia..

– Da parte delle autorità competenti del paese di origine, nel caso in cui la legge dello Stato estero lo consenta (assicurati di ciò contattando il Consolato o l’Ambasciata del tuo paese in Italia).
I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in italiano e legalizzati dall’autorità italiana nello stesso paese straniero (Consolato o cancelleria consolare dell’Ambasciata Italiana) o dalle Apostille dalle autorità competenti dei paesi aderenti alla Convenzione dell’Aia del 5/10/1961, a meno di diverse disposizioni. Se la traduzione viene eseguita all’estero, anche la firma del traduttore deve essere legalizzata secondo le modalità descritte. I paesi che lo richiedono sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.

Documenti che servono per sposarsi in Italia

Il “Nulla Osta” deve contenere le seguenti informazioni:

  • L’indicazione che non vi è alcun impedimento al matrimonio secondo le leggi del paese di origine;
  • Nome e cognome;
  • Luogo e data di nascita;
  • Nome e cognome del padre;
  • Nome e cognome della madre;
  • Cittadinanza;
  • Residenza (se il cittadino è registrato nel Registro di una città italiana, il nome di questa città deve essere indicato come luogo di residenza; se il cittadino non è registrato in nessuna città italiana, deve essere indicata la città all’estero dove risiede);
  • Stato civile (single, vedovo o divorziato). Per una donna divorziata deve essere indicata la data di scioglimento del matrimonio, per una donna vedova deve essere indicata la data di morte dell’ex marito. Per entrambi, se sono divorziati o vedovi da meno di 300 giorni, avranno anche bisogno del PERMESSO DELLA CORTE. Una donna divorziata dovrebbe comunque contattare l’Ufficio per determinare se ha bisogno o meno dell’autorizzazione della Corte.

N.B.: Se il “Nulla Osta” è privo dell’identità dei genitori, è necessario il certificato di nascita.

Documenti che servono per sposarsi in Italia: Regole per paesi specifici riguardo il “Nulla Osta”:

I cittadini di AUSTRIA, GERMANIA, LUSSEMBURGO, MOLDAVIA, OLANDA, PORTOGALLO, SPAGNA, SVIZZERA, TURCHIA avendo preso parte alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, devono presentare un “Certificato di capacità giuridica per il matrimonio” rilasciato dall’Ufficio di stato civile della città di residenza (appartenenza) nel paese di origine (non necessario per la legalizzazione). Questo certificato, come specificato nella circolare del Ministero del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è una certificazione sufficiente per procedere alla pubblicazione e al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di un paese che fa parte della Convenzione.

Un cittadino statunitense deve fornire:

  • affidavit fatto davanti al Console degli Stati Uniti d’America in Italia, nel senso che, secondo le leggi a cui è soggetto negli Stati Uniti, non vi è alcun impedimento a sposarsi in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata in Prefettura;
  • affidavit (che deve indicare che il cittadino può sposarsi secondo la legge dello Stato a cui appartiene) preparato davanti all’Autorità Italiana competente: Console italiano all’estero, Tribunale, Notaio.

Un cittadino australiano deve fornire:

  • affidavit fatto davanti al Console australiano in Italia, nel senso che, secondo le leggi a cui è soggetto in Australia, non vi è alcun impedimento a sposarsi in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata in Prefettura;
  • affidavit (che deve ancora indicare che il cittadino può sposarsi secondo la legge dello Stato a cui appartiene) preparato davanti all’Autorità italiana competente (Console italiano all’estero), con quattro testimoni.

Documenti che servono per sposarsi in Italia

A partire dal 1 ° marzo 2013, un cittadino britannico, residente nel Regno Unito, che intende sposarsi in Italia, deve fornire, in sostituzione dell’attuale autorizzazione rilasciata dall’autorità consolare britannica in Italia, un “certificato di non impedimento”, rilasciato dall’autorità locale del paese di origine, e una “dichiarazione giurata bilingue” fatta da un avvocato o da un notaio nel Regno Unito. Il certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sarà presentato, insieme all’affidavit bilingue, anche legalizzato, all’ufficio del registro competente al fine di sposarsi. I cittadini britannici residenti in Inghilterra e Galles che desiderano sposare un cittadino irlandese sono un’eccezione: il permesso rilasciato dal consolato britannico in Italia sarà comunque valido per loro.

Conformità:

  • Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sarà necessaria la pubblicazione del matrimonio.
  • Se la coppia di fidanzati è sia straniera, non residente o domiciliata in Italia, piuttosto che chiedere le pubblicazioni di matrimonio, dovranno firmare una dichiarazione in cui dichiarano che non vi sono ostacoli tra loro come parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti ai sensi dell’art. 85, 86, 87 e 88 del codice civile. La dichiarazione deve essere firmata, previo appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile, almeno tre giorni prima del matrimonio, presentando i documenti necessari (nulla osta o certificazione equivalente di nulla osta fornita da convenzioni / accordi speciali tra Stati).
  • Se il cittadino straniero non capisce la lingua italiana, dovrebbe essere assistito da un traduttore – interprete (con un documento d’identità valido), sia durante la richiesta di pubblicazioni che durante la cerimonia nuziale.

Leggi:

  • Codice Civile (Articolo 116);
  • Documenti ministeriali relativi all’emissione del nulla osta;
  • Accordi tra l’Italia e altri paesi relativi all’emissione nulla osta.